PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunti i seguenti commi:

      «3-bis. Per i casi di accertata e documentata impossibilità degli elettori, affetti da handicap, invalidità o debilitazione fisica, a raggiungere il seggio elettorale, è istituito il seggio mobile per la raccolta del voto a domicilio.
      3-ter. L'utilizzo del seggio elettorale mobile deve essere richiesto, dagli aventi diritto o dai congiunti, entro quindici giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, all'ufficio elettorale comunale competente per territorio. La richiesta deve essere corredata dalla attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni, rilasciata dal medico curante ed asseverata da uno dei medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento.
      3-quater. Ai fini dell'esercizio del voto tramite il seggio mobile, agli elettori aventi diritto è consentito l'affiancamento di un accompagnatore di fiducia secondo le modalità di cui al comma 3.
      3-quinquies. Il seggio elettorale mobile è composto da:

              a) un presidente nominato dal presidente della competente corte d'appello;

              b) un segretario nominato dal presidente della competente corte d'appello;

              c) un medico autorizzato al rilascio di certificati di accompagnamento;

              d) un ufficiale giudiziario, o un altro soggetto abilitato a funzioni simili, delegato dal presidente della competente

 

Pag. 4

corte d'appello a ricevere e sigillare, in apposita busta contenitrice, le schede votate;

              e) un militare autista o vigile urbano autista, designato dal Comando di appartenenza e dotato di apposita autovettura.

      3-sexies. Lo scrutinio delle schede raccolte dal seggio elettorale mobile avviene presso il seggio elettorale centrale, allo scopo integrato dai componenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3-quinquies.
      3-septies. Ove richiesto dall'elettore avente diritto o dall'eventuale suo accompagnatore, il presidente del seggio elettorale provvede a fornire le necessarie indicazioni circa le modalità di espressione del voto astenendosi da ogni qualificazione politica dei riferimenti usati.
      3-octies. Il sindaco del comune interessato, entro dieci giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, fissa il numero dei seggi elettorali mobili in relazione al dato oggettivo delle richieste valide pervenute e della loro dislocazione.
      3-nonies. Il prefetto, in caso di numero ridotto di elettori che facciano richiesta di esprimere il voto a domicilio, ai sensi del presente articolo, può disporre che il presidente ed il segretario del seggio elettorale possano rendersi disponibili per i soggetti richiedenti».

Art. 2.

      1. Agli oneri relativi all'attuazione dei commi da3-bis a 3-nonies dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con le risorse ordinariamente previste per le diverse consultazioni elettorali e sono certificati dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio che provvede, per delega, al saldo, se e in quanto dovuto.